
Ho finito di leggere il disegno di legge sulla riforma universitaria (clicca qui per scaricarlo) e provo a commentarlo di seguito. Devo dire che finalmente si può parlare di riforma, nel senso che si cercano di cambiare le cose. Di certo potteva essere più coraggiosa ed affrontare ad esempio l’abolizione del valore legale della laurea o l’eliminazione dei concorsi. Una riforma che cerca di ispirarsi al modello americano, fermandosi purtroppo a metà strada su alcuni aspetti. Ad esempio, è bene assegnare una percentuale dei finanziamenti in base al merito, ma invece di giudicare ex-post la qualità di un intero ateneo, bisognerebbe giudicare ex-ante le proposte di progetti di ricerca da parte dei singoli professori e distribuire i fondi ai più validi. Questo tra l’altro eviterebbe di penalizzare i professori ad inizio carriera, che magari hanno idee geniali, ma non hanno ancora abbastanza pubblicazioni scientifiche per permettere alla propria università di scalare la classifica. Comunque, in generale mi sembra assurdo il fatto che se un professore, o un dipartimento, fa dell’ottima ricerca, alla fine sia tutta l’università a beneficiarne, col rischio che il rettore decida di dividere “il premio”, di per se già piccolo, in parti uguali.
POLLICE SU
- Nel testo ci sono 12 riferimenti alla meritocrazia (merito, meritevole, ecc…).
- Sono introdotti i prestiti d’onore per dare a tutti la possibilità di andare all’università.
- A differenza di Mussi (ma vale anche per i Ministri prima di lui), la Gelmini non ha cercato di cancellare l’operato del suo predecessore. Mi riferisco ad esempio all’ANVUR (l’agenzia di valutazione dell’università e della ricerca) che è citata più volte nel testo.
- Finalmente si cerca di formalizzare il percorso della carriera accademica. Non più assegni di ricerca a vita in attesa del concorso su misura, ma 3 + 3 anni di post-dottorato con valutazione al momento del primo rinnovo e alla fine dei 6 anni per la promozione a professore associato.
- Finalmente si riforma la governance dell’università, togliendo potere ai professori e cercando di ostacolare la gestione “familiare” degli atenei con l’introduzione del 40% di membri esterni nel consiglio di amministrazione e con misure esplicite per evitare il conflitto di interessi.
- Si parla di aumentare i salari di ingresso e di modificare la progressione economica, che oggi è basata solo sull’anzianità. Addirittura si prevede un bonus per i professori ed i ricercatori più bravi.
- Si stabilisce che almeno 1/3 dei professori di prima fascia deve essere reclutato tra candidati che non abbiamo lavorato negli ultimi 5 anni per l’ateneo a cui il bando fa riferimento.
POLLICE GIU’
- Non si affronta l’abolizione del titolo di studio (anche se non era previsto, io ci speravo).
- Non si elimininano i concorsi universitari, che la storia degli ultimi decenni ha mostrato essere un meccanismo di selezione del personale inadeguato e soggetto a clienterismi.
- Si fa cenno, anche se implicitamente, al concetto di “accountability”, ma non si specificano quale sarannoi disincentivi per i “cattivi” professori, anzi si lascia intendere che tutto l’ateneo verrà punito. Anche gli incentivi per i professori meritevoli non vengono quantificati e con i pochi fondi che arrivano alla ricerca potrebbero rivelarsi inferiori al costo del sistema di valutazione del merito e quindi inefficaci al fine di migliorare l’università italiana.
- Non si parla di riformare il dottorato (ad esempio agendo sulla selezione all’ingresso e introducendo dei requisiti minimi da raggiungere per ottenere il titolo).
- Non si parla di come migliorare il modello 3 + 2. E’ chiaro che tornare indietro è impossibile e non avrebbe senso, ma ad esempio rimuovere qualche anomalia (tipo stessi corsi e professori nei primi 3 anni ed alla specialistica) aiuterebbe.
- Il tema della valutazione della ricerca risulta troppo vago e non c’è una netta distinzione rispetto alla valutazione della didattica. La prima ha bisogno di organismi particolari che coinvolgono esperti nei vari settori, la seconda dovrebbe basarsi principalmente sul giudizio degli studenti.
Entriamo ora nel dettaglio degli articoli del DDL.
TITOLO I (Organizzazione del sistema universitario)
Al punto 4 dell’articolo 1 si legge che “il Ministero [...] fissa obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale [...]“. Io toglierei la parte in cui si giustifica la scelta di adottare criteri meritocratici perché funzionano all’estero. Non è qualcosa che va giustificato, è la cosa più naturale e giusta.
L’articolo 2 delinea la nuova governance dell’università, con il rettore in carica per massimo 8 anni ed il consiglio di amministrazione, composto obbligatoriamente per almeno il 40% da componenti esterni all’ateneo e da una rappresentanza degli studenti. Le modalità di elezione del rettore saranno decise un pool di professori ordinari, anche internazionali, con “comprovata competenza ed esperienza di gestione”. Questo passaggio secondo me è troppo vago e lascia spazio ad inciuci. Io farei eleggere il rettore dal CdA, perché, come si deduce anche dal punto a), le mansioni del rettore sono di fatto quelle di un amministratore delegato. Invece mi piace il trattamento esplicito del conflitto di interessi nel punto n), dove viene sancito il “divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico; di essere componente di altri organi dell’università salvo che del consiglio di dipartimento; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico di altre università statali, non statali o telematiche; decadenza per i consiglieri che non partecipano con continuità alle sedute del senato e del consiglio d’amministrazione”. Inoltre, più avanti nel testo dell’articolo 2, si dice che “al fine di individuare situazioni di conflitto di interesse e predisporre opportune misure per eliminarle, le università adottano entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge un codice etico”. Fa un po’ sorridere e la dice lunga sulle consuetudini del mondo universitario, l’imposizione di un codice etico per evitare il malaffare, perché pensando alla ricerca uno associa l’etica alla clonazione, alle cellule staminali embrionali, ecc…
L’articolo 3 decreta che due o più atenei possono federarsi per “migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie…” Perché è forse proibito dalle norme vigenti? E’ vero che negli ultimi anni la tendenza è stata quella opposta, ovvero lo sdoppiamento di atenei, che, approfittando dell’autonomia concessagli, hanno creato piccole sedi distaccate, inutili e costose. Allora perché non proibire nel testo della riforma il proliferare delle succursali e definire degli standard di qualità (inclusi numero minimo di iscritti e laureati), al di sotto dei quali le sedi distaccate debbano chiudere? Io aggiungerei, oltre alla possibilità di federazione, anche l’obbligo di federazione per gli atenei che non rispettano dei requisiti minimi, oppure, ancora meglio, li obbligherei a scegliere tra fondersi con un’altra università o diventare dei “college”, dove non si fa ricerca (e quindi non si ricevono fondi ministeriali per farla) e si rilasciano solo lauree triennali in alcune discipline, magari collegate alla posizione geografica dell’ateneo (ad esempio biologia marina a Genova, ecc…).
TITOLO II (Qualità ed efficienza del sistema universitario)
L’articolo 4 parla dell’istituzione del fondo per il merito, che servirà ad “erogare ai migliori studenti borse e buoni studio da utilizzare per il pagamento di tasse e contributi universitari, nonché per la copertura delle spese di mantenimento durante gli studi”. Verrà anche usato per i prestiti d’onore, che garantiranno l’accesso alla formazione universitaria a tutti. I prestiti d’onore funzionano bene in molte nazioni ed è una delle novità secondo me più importanti di questa riforma. Chi mette i soldi nel fondo? “Il Fondo speciale è alimentato con trasferimenti pubblici e con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale effettuati da privati, società, enti e fondazioni [...]“. Purtroppo non viene fissato un ammontare minimo garantito dal Ministero dell’Economia e quindi alla fine il fondo potrebbe risultare insufficiente e fallire nello scopo di premiare il merito ed aiutare chi non ha i mezzi per frequentare l’università.
All’articolo 5 si parla di interventi per migliorare la qualità e l’efficienza. Anche se si limita a definire a grando linee gli obiettivi, rimandando ai 12 mesi successivi l’approvazione della riforma la presentazione di decreti legge per raggiungerli, finalmente si parla, anche se in modo implicito, di “accountability”. Infatti, uno degli obiettivi è proprio “l’introduzione di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei”. L’unica paura, che deriva da un paragrafo successivo dello stesso articolo, è che il significato di accountability da un “chi sbaglia paga”, che è ciò che mi auguro, finisca con l’essere generalizzato e si trasformi in “se uno sbaglia, tutta la squadra viene punita”. Un altro passaggio dell’articolo che potrebbe essere molto positivo è:
previsione della declaratoria di dissesto finanziario nelle ipotesi in cui l’università non può garantire l’assolvimento delle proprie funzioni indispensabili,nell’ipotesi in cui l’ateneo non può far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi e, comunque, quando il disavanzo dell’ateneo risulta superiore al dieci per cento del proprio bilancio;
però purtroppo non si parla di far fallire gli atenei con i conti in rosso, ma al massimo di commissionarli. L’articolo fa anche riferimento ad una revisione dei salari di ingresso dei ricercatori (nei quotidiani si è parlato di farli passare da 1.300 a 2.100 Euro, con successiva smantita, ma qui non si citano cifre) e ad una “rimodulazione della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori ed i ricercatori…” Quest’ultimo passaggio significa che i professori più bravi guadagneranno di più, ma non si dice quanto di più, perché è tutto rimandato ai successivi decreti. Mi pare un’ottima strategia, che evita di creare polemiche prima del tempo, dando qualche chance in più di essere approvata alla riforma. I professori ed i ricercatori già assunti potranno optare per la progressione economica meritocratica, che invece sarà obbligatoria per chi firmerà il contratto dopo la riforma.
Non ho commenti per gli Articoli 6 e 7. L’Articolo 8 parla dell’istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale, la quale “attesta la qualificazione scientifica che costituisce [...] requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori”. Nel testo non viene spiegato come si farà ad ottenere l’abilitazione, ma si dice che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti [...] sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione”. Viene però spiegato in vari punti quello che prevedono tali regolamenti. Tra le altre cose, c’è “la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici” ed è stabilito che le commissioni di abilitazione saranno formate da 4 membri scelti in una lista nazionale di professori ordinari, più un membro selezionato da una “lista, curata dall’ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all’OCSE”. Inoltre i regolamenti dovranno occuparsi delle
apposite modalità per il riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale a studiosi italiani o stranieri appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri, e le misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione anche a studiosi operanti all’estero;
Oltre ad essere qualcosa che in futuro potrebbe riguardarmi direttamente, i regolamenti menzionati da questo paragrafo sono importantissimi, perché, a seconda di come saranno scritti, potrebbero aiutare a creare una circolazione internazionale di cervelli, che tanto serve al nostro sistema universitario.
L’Articolo 9 parla di reclutamento e progressione di carriera. Ahimé, non vengono eliminati i concorsi. Però la selezione si baserà sui principi della carta europea dei ricercatori, che includono la pubblicazione dei bandi, sul sito dell’ateneo e nei siti del Ministero e dell’Unione Europea. Finalmente, a meno che non li pubblichino una settimana prima della scadenza, ricercatori da tutto il mondo potranno decidere di competere per un posto da professore in Italia. Non capisco perché non si possa spingere la trasparenza al limite, pubblicando su Internet i CV dei candidati (previa autorizzazione degli interessati), i nomi dei membri della commissione e la graduatoria finale (magari anche le motivazioni). In questo modo sarebbe più difficile far passare inosservato un concorso palesemente truccato e magari uno ogni tanto potrebbe essere veramente “pubblico”. Un’altra novità interessante è che “almeno un terzo dei posti di professore di prima fascia è coperto da professori non di ruolo presso l’università banditrice da almeno cinque anni”. Naturalmente anche questa regola può essere aggirata dai maleintenzionati, ma non in modo sistematico e quindi reputo positiva questa postilla, perché aiuterà a “cambiare l’aria” in molti dipartimenti-famiglia.
L’articolo 10 parla degli assegni di ricerca, ovvero i contratti post-dottorato (post-doc nel gergo internazionale). Nel resto del mondo quando un professore ha dei fondi di ricerca può usarli per assumere, in genere con un contratto di uno o due anni, un post-doc, che collabori al lavoro di ricerca relativo al progetto finanziato. In Italia non è mai stato così e le cose non cambiano con questo disegno di legge. Infatti, da quel che c’è scritto, come prima cosa il Ministro stabilisce quale percentuale del fondo di finanziamento ordinario vada usata per i post-doc, poi l’ateneo (non il professore, o il dipartimento, addirittura l’ateneo!) crea i bandi ed infine “la selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni i cui componenti sono designati dal Ministro su proposta dell’ANVUR”. Che roba assurda!
Sull’Articolo 11 non ho commenti, mentre l’Articolo 12 merita attenzione, perché definisce la posizione di “ricercatore a tempo determinato”. Anche se il nome sembrerebbe istituzionalizzare la figura del ricercatore precario, in realtà si tratta di un tentativo per eliminare l’anomalia dei precari a vita, che saltano di contratto in contratto, in attesa che il professore trovi il modo di stabilizzarli. Anche se non è paragonabile al meccanismo di tenure track anglosassone (per i giornali italiani sembra però siano la stessa cosa), questo articolo è il primo tentativo di regolamentare il percorso della carriera accademica. Infatti i contratti sono di 3 anni, rinnovabili una sola volta, e al termine dei 6 anni l’ateneo dovrà decidere se effettuare o meno una “chiamata diretta” per promuovere il ricercatore a professore associato. Il reclutamento è su base nazionale ed i vincitori saranno selezionati da commissioni di studiosi i cui nomi verranno proposti al Ministro dall’ANVUR. La domanda da farsi è se in questo modo si potranno evitare concorsi truccati. Io credo che i furbi ci saranno comunque, ma, a patto che l’ANVUR rimanga “pulita”, con questa legge una buona percentuale dei concorsi potrebbe svolgersi regolarmente.
I rimanenti due articoli sono meno interessanti, ma vorrei porre l’attenzione sull’ultimo punto dell’ultimo articolo:
Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Che significa? Che i finanziamenti all’università non potranno essere aumentati? Che i membri stranieri delle commissioni valutatrici verranno pagati con soldi che altrimenti andrebbero alla ricerca? Ma soprattutto, significa forse che la valutazione delle università effettuata dall’ANVUR verrà pagata con una parte di quei fondi che i risultati della valutazione devono aiutare a distribuire in base a criteri meritocratici? Non andrà a finire che gli incentivi per premiare i più bravi saranno inferiori al costo della valutazione per stabilire chi siano i più bravi?
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